Una multa di 5000 euro, un punto di penalizzazione in classifica e la sconfitta per 0-3: questa la punizione inflitta dal Giudice Sportivo della Serie A femminile al Tavagnacco.
La squadra friulana, che aveva già subito la sconfitta per 1-0 dalla Fiorentina, paga per l’assenza dell’ambulanza presso l’impianto dove si è giocata la gara.
Questo il comunicato pubblicato dal sito della FIGC:
“In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. Gara del 1 febbraio 2020 Gara ASD U.P. COMUNALE TAVAGNACCO – SSDARL FIORENTINA WOMEN’S FC.
Il Giudice Sportivo, – esaminati gli atti ufficiali, – rilevato che nel referto arbitrale viene riportato che ‘Non era presente autoambulanza’, – circostanza confermata dall’Arbitro in audizione telefonica e con supplemento allegato al referto – rilevato che l’Arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l’assenza dell’ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove il Regolamento del Campionato Serie A Femminile TIMVISION della Divisione Calcio Femminile (CU della FIGC n. 159A del 28/06/2019) prevede al Titolo I) Lettera A punto 8 ‘Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.’ – rilevato come trovi piena applicazione il combinato disposto delle norme dell’art. 53 N.O.I.F e del Regolamento del Campionato Serie A Femminile TIMVISION della Divisione Calcio Femminile, pertanto la società ASD U.P. COMUNALE TAVAGNACCO deve intendersi come rinunciataria; P.Q.M.
Dispone:
1) di infliggere alla SOCIETÀ ASD U.P. COMUNALE TAVAGNACCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica;
2) l’ammenda di € 5.000,00 quale prima rinuncia; nonché eventuale indennizzo in favore della società SSDARL FIORENTINA WOMEN’S FC, delle spese sostenute per la gara in oggetto, se richieste e documentate”.